Art. 12
Deposito di atti e documenti non informatici
In vigore dal 1 mar 2014
1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui all', comma 3, sono individuate le modalità di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-12-23;163#art-12