Art. 5

Determinazione dell' incentivo

In vigore dal 28 giu 2013
Determinazione dell'incentivo 1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di cui all', comma 1, del presente regolamento. 2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all', comma 2 del presente regolamento è così determinata: a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo è attribuito per intero; b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 5%; c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 10% d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 15%; 3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.
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Determinazione dell' incentivo (Art. 5 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.) — Testo vigente | Portale Normativo