Art. 3

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

In vigore dal 28 giu 2013
1. Per i progetti di cui all' del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo è calcolato nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. 2. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. 4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2013-04-22;66#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Costituzione e accantonamento dell'incentivo (Art. 3 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.) — Testo vigente | Portale Normativo