Art. 5 · Determinazione dell' incentivo

Art. 5

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Determinazione dell' incentivo

In vigore dal 28 giu 2013
Determinazione dell'incentivo 1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di cui all', comma 1, del presente regolamento. 2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all', comma 2 del presente regolamento è così determinata: a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo è attribuito per intero; b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 5%; c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 10% d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 15%; 3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.
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