Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 apr 2013
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all', comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall', comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all', comma 4; b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalità previste all', le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2013-03-13;42#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 5 Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.) — Testo vigente | Portale Normativo