Art. 3
Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
In vigore dal 25 apr 2013
Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all', comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2.
2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi:
a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell' del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;
d) descrizione dell'opera e dati dimensionali;
e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP;
f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l'ultimazione dei lavori;
g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato;
h) fonti di finanziamento;
i) cause tra quelle previste all', comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni;
l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuità nella rete medesima.
3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all', comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai sensi del comma 1.
5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2013-03-13;42#art-3