Art. 5 · Disposizioni transitorie

Art. 5

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 apr 2013
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all', comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall', comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all', comma 4; b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalità previste all', le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.
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