Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie
In vigore dal 6 mag 2021
1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite più vicine.
2. Il trasferimento in zona è subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine, delle distanze di cui all'.
3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all', il trasferimento in zona è consentito qualora determini l'aumento della distanza preesistente; rimane ferma l'applicazione del comma 2 relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.
4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all' può essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorchè lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purchè tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità della rivendita.
5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona.
5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
6. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51.
7. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonché dalla precedente cessione.
L'articolo distingue tra trasferimenti 'in zona' e 'fuori zona' di una rivendita ordinaria. Il trasferimento è in zona se avviene entro 600 metri e non modifica le tre rivendite più vicine, a patto di rispettare le distanze prescritte o aumentare la distanza se già inferiore (con una deroga decennale limitata al 15% di avvicinamento). È invece fuori zona se supera i 600 metri o muta anche solo una delle tre rivendite confinanti. I trasferimenti fuori zona devono rispettare specifici limiti massimi di distanza chilometrica calcolati in base alla popolazione del comune. Infine, per le nuove rivendite o dopo precedenti spostamenti/cessioni sono previsti vincoli temporali prima di poter effettuare un nuovo trasferimento fuori zona.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina e ordina lo spostamento delle rivendite ordinarie di prodotti da fumo per garantire una corretta distribuzione sul territorio e preservare le distanze minime tra gli esercizi.
A chi si applica
La norma si applica ai titolari di rivendite ordinarie di prodotti da fumo che intendono trasferire la sede del proprio esercizio.
Esempio pratico
Il titolare di una rivendita ordinaria in un comune di 20.000 abitanti intende spostare il proprio negozio a 400 metri di distanza mantenendo invariate le tre rivendite confinanti più vicine: trattandosi di trasferimento in zona, potrà farlo purché rispetti le distanze regolamentari. Qualora invece volesse spostarsi a 1.000 metri cambiando i negozi limitrofi, l'operazione sarà considerata fuori zona e ammessa solo entro il limite massimo di 3.000 metri e nel rispetto dei vincoli temporali previsti.
Adempimenti e conseguenze
Per i trasferimenti è necessaria la preventiva autorizzazione e il rispetto delle distanze regolamentari, dei limiti chilometrici comunali e dei termini temporali di attesa (triennio di esperimento o decorso di due anni da precedenti trasferimenti/cessioni).
Cosa è cambiato
Con il decreto 12 febbraio 2021, n. 51 è stato introdotto il comma 5-bis, che fissa i limiti massimi di distanza per i trasferimenti fuori zona in rapporto al numero di abitanti del comune, ed è stato contestualmente abrogato il comma 6.
Domande frequenti
Quando un trasferimento viene qualificato come 'in zona'?Quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta alcuna variazione della terna delle rivendite più vicine.
Quali limiti massimi di distanza esistono per i trasferimenti fuori zona?Salvo circostanze eccezionali e motivate, la nuova sede non può superare 3.000 metri nei comuni fino a 30.000 abitanti, 2.500 metri tra 30.001 e 100.000 abitanti e 2.000 metri oltre i 100.000 abitanti.
Una rivendita di nuova istituzione può essere trasferita fuori zona subito dopo l'apertura?No, il trasferimento fuori zona (così come la cessione) è consentito esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento.