Art. 12
Trasferimenti per causa di forza maggiore
In vigore dal 6 mag 2021
1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresì consentite, in qualsiasi periodo dell'anno, per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilità dell'esercizio della attività.
2. L'Ufficio competente può autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri... di cui all', comma 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attività per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non può essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-02-21;38#art-12