Art. 5
Istituzione di rivendite speciali
In vigore dal 6 mag 2021
1. Le domande per l'istituzione di rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. La perizia giurata contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) la natura dell'attività commerciale ovvero di servizio prestata;
b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;
c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti.
4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.
5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché, ai sensi dell' e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4:
a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o con documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili;
b) le domande complete della documentazione di cui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.
7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
8. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-02-21;38#art-5