Capo IV

Art. 10

Diniego d'iscrizione

In vigore dal 21 apr 2013
1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.
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