Capo II

Art. 5

Esecuzione dell'incarico

In vigore dal 21 apr 2013
1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell', commi 2 e 3. 2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.
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Esecuzione dell'incarico (Art. 5 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.) — Testo vigente | Portale Normativo