Capo II
Art. 5
Esecuzione dell'incarico
In vigore dal 21 apr 2013
1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell', commi 2 e 3.
2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2013-02-08;34#art-5