Capo IV
Art. 11
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
In vigore dal 21 apr 2013
Cancellazione dall'albo
per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall', comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
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