Capo III
Art. 17
Parametri generali
In vigore dal 23 ago 2012
1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-17