Capo II

Art. 14

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

In vigore dal 23 ago 2012
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli . 2. Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività. 4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. 7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. 8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli . 9. Il compenso, ai sensi dell' comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
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Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale (Art. 14 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo