Sez. seconda
Art. 20
Liquidazioni di aziende
In vigore dal 23 ago 2012
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-07-20;140#art-20