Capo III

Art. 15

Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio

In vigore dal 13 set 2012
1. La sospensione del tirocinio è altresì ammessa nei casi di: a) servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno; b) gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno; c) malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno; d) trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni. 2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dispone la sospensione. 3. Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di cui al comma 1, il tirocinante dà comunicazione, opportunamente documentata, con le modalità previste al comma 2, di aver ripreso il tirocinio. Tale comunicazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio. 4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-25;146#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio (Art. 15 Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo