Capo III
Art. 14
Cancellazione dal registro del tirocinio
In vigore dal 13 set 2012
1. Nei casi di intervenuta sospensione di cui all', commi 7 e 8, del presente Regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non è rimossa entro il termine di due anni dall'avvenuta sospensione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio.
2. La cancellazione dal registro è altresì prevista nel caso di rinuncia da parte del soggetto interessato ovvero per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall', comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. La comunicazione della cancellazione è inviata all'interessato all'indirizzo anche elettronico risultante nel registro del tirocinio.
4. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.
Storico versioni
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