Capo II
Art. 6
Trasmissione dei dati
In vigore dal 28 lug 2012
1. I dati di cui all' sono acquisiti per via telematica, mediante l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all', le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 1, la trasmissione è effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2012-05-24;102#art-6