Capo II
Art. 4
Principi
In vigore dal 28 lug 2012
1. I dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività giurisdizionali ed amministrative del Ministero della giustizia costituiscono dati statistici a norma dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sono utilizzati anche per le misurazioni e le valutazioni previste dall' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nelle attività di cui al comma 1, ciascun ufficio giudiziario o amministrativo assicura la completezza e il tempestivo aggiornamento dei dati. Il dirigente ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, sono responsabili della qualità dei dati e ne verificano periodicamente la correttezza e l'aggiornamento, assumendo tutte le iniziative necessarie.
3. Il responsabile del sistema statistico verifica la qualità dei dati raccolti e, ove ravvisi anomalie, invita l'ufficio di cui al comma 2 ad intraprendere ogni iniziativa necessaria a ripristinare la fedeltà, la completezza e l'aggiornamento dei dati, assegnando un termine. L'inottemperanza ingiustificata al termine assegnato costituisce grave violazione dei doveri dell'ufficio.
4. Gli uffici giudiziari ed amministrativi hanno l'obbligo di fornire i dati richiesti. Nei casi previsti dall', comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dato è fornito in forma anonima.
5. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle disposizioni relative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Storico versioni
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