Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 lug 2012
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, come definito dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; b) «specifiche tecniche»: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell', dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati; c) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) «dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; e) «dati sensibili»: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; f) «dati giudiziari»: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all', comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato; g) «dato anonimo»: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; h) «programma statistico nazionale»: il programma di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; i) «Ispettorato generale»: l'ufficio che svolge i compiti di cui alla legge del 12 agosto 1962, n. 1311 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315; l) «ufficio di statistica»: la direzione di statistica del Ministero della giustizia che costituisce l'ufficio di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; m) «responsabile del sistema statistico»: il dirigente incaricato della direzione di statistica; n) «direzione di statistica»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all', lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; o) «direzione generale dei magistrati»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all', lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; p) «responsabile per i sistemi informativi automatizzati»: il soggetto preposto alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
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