Art. 6

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali

In vigore dal 13 giu 2012
1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008. 2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. 3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l' del d.m. n. 206 del 2008. 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la società dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.
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