Art. 6
6 / 8Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali
In vigore dal 13 giu 2012
1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.
2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l' del d.m. n. 206 del 2008.
4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la società dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.
Storico versioni
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