Art. 4
Requisiti patrimoniali
In vigore dal 13 giu 2012
1. L'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
2. L'organismo può modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonché prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività delle società di consulenza finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-04-05;66#art-4