Art. 4
In vigore dal 3 nov 2011
1. I singoli importi dei compensi incentivanti risultanti dall'applicazione delle aliquote percentuali di cui all', comma 1 del presente regolamento, devono essere incrementati, all'interno della somma di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come determinato ai sensi dell' del presente regolamento, delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Qualora la sommatoria delle aliquote di cui al comma 1, corrispondenti a prestazioni effettivamente affidate al personale di cui all' comma 3, incrementate delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, risulti eccedente il 100%, tali aliquote saranno rideterminate proporzionalmente talchè la loro somma risulti comunque contenuta nell'importo di cui all' comma 6, ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-06-14;170#art-4