Art. 1
In vigore dal 3 nov 2011
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2009;
Visto l'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002, n. 125;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2011;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21 marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori.
2. La somma di cui al comma 5 dell'articolo 92, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.
3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 è individuato, in base all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. L'affidamento di un incarico di natura professionale di cui al all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è effettuato mediante decreto ministeriale. È facoltà del dipendente incaricato di non accettare l'incarico ricevuto, entro sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto dell'incarico esclude il predetto dipendente dall'erogazione del relativo compenso incentivante.
5. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al comma 3, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000;
2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
6. L'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2 per cento nei seguenti casi:
a) progetti di speciale complessità di cui all'articolo 90 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e certificati dal Responsabile del Procedimento;
b) progetti realizzati per stralci funzionali;
c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.
Storico versioni
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