Art. 2
In vigore dal 3 nov 2011
1. La somma, determinata con i criteri di cui all', è ripartita tra il personale di cui al comma 3 dell', in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 15 per cento;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 45 per cento;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 3 per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 21 per cento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 12 per cento;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all', comma 2, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione, con le modalità di cui all' comma 4.
3. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, è addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Nei casi di affidamento di lavori in concessione, per le attività di vigilanza previste dal comma 8 dell'articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l'aliquota di cui al punto d), comma 1, è addizionata a quella di cui al punto a) del medesimo comma.
5. Ove, per difetto dei requisiti a norma di legge, sia nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diverso dal direttore dei lavori, a tale soggetto incaricato compete un'aliquota pari al 3% della somma, determinata con i criteri di cui all'. Tale importo è decurtato dalla corrispondente aliquota dell'incaricato della Direzione dei Lavori.
6. Nel caso di obbligo di collaudo in corso d'opera, per le ipotesi di cui all'articolo 141 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il compenso incentivante di cui al comma 1 lettera e) è aumentato del 20% unicamente se è disponibile apposito accantonamento preventivo negli stanziamenti di bilancio previsti per l'attuazione del singolo intervento. Il compenso incentivante di cui al comma 1, lettera e), assorbe ogni ulteriore compenso per tale incarico. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate per le operazioni di collaudo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-06-14;170#art-2