Capo V
Art. 33
Pagamento dei diritti di notifica
In vigore dal 18 mag 2011
1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'.
2. L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-33