Capo V

Art. 32

Registrazione, trascrizione e voltura degli atti

In vigore dal 18 mag 2011
1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-32

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