Capo IV
Art. 28
Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati
In vigore dal 18 mag 2011
1. L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-28