Art. 6
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
In vigore dal 11 mag 2015
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2010-12-01;269#art-6