Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 11 mag 2015
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all', comma 2, lettera j), la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2010-12-01;269#art-8