Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 mar 2011
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall' del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; Visti in particolare, l'articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»; Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi; Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato; Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010; Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.DREG, del 25 novembre 2010; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione: a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto; b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto; c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto; d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto; e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2010-12-01;269#art-1

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