Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 15 feb 2011
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 2010
Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119
La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:
dell', comma 2;
dell', commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato , comma 2;
dell', comma 24;
all', comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed è", tra le parole "statali" e "deliberato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2010-09-10;249#art-17