Art. 12

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate

In vigore dal 15 feb 2011
1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all' comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all', comma 5, e agli , avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati: a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae; b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo; c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio; d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi; e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali; f) presenza di laboratori attrezzati; g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche. 3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.
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