Art. 16

Norma finanziaria

In vigore dal 15 feb 2011
1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
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