Sez. VII
Art. 40
Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale
In vigore dal 30 ott 2010
Costituzioni di enti sociali e variazioni
di capitale sociale
1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società o di associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 dall'1% al 2%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,5% all'1%;
per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Per l'elaborazione di patti societari o parasociali, oltre agli onorari previsti dal primo comma, possono applicarsi gli onorari previsti dall'.
3. Se trattasi di società cooperative a mutualità prevalente o di enti senza scopo di lucro, agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
4. Per la costituzione di consorzi e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell' della presente tariffa.
5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all', salvo quanto previsto al secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-40