Sez. V
Art. 38
Funzione di revisore in enti pubblici
In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell' può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
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