Sez. V

Art. 38

Funzione di revisore in enti pubblici

In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente: a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito; b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto; c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale. 2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell' può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzione di revisore in enti pubblici (Art. 38 Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo