Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento
In vigore dal 27 feb 2011
1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione complementare, è svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario nazionale, sotto la supervisione e responsabilità di un referente di tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata è stabilita dal decreto di cui al precedente , comma 4, conformemente alla valutazione della Conferenza dei servizi, verte sui settori scientifici disciplinari afferenti le materie dell'ordinamento didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento.
3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso cui il tirocinio si è svolto predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
5. In caso di valutazione favorevole, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato di origine.
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