Art. 3

Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

In vigore dal 27 feb 2011
Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1. Il Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente , secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza dei servizi. 2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentate nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale. 3. Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con decreto dirigenziale, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto dirigenziale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento. 5. Il decreto di riconoscimento è rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.
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