Art. 10
Oneri finanziari
In vigore dal 27 feb 2011
1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2010
Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2010-07-29;268#art-10