Art. 10

Oneri finanziari

In vigore dal 27 feb 2011
1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2010 Il Ministro: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307
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