Art. 35

Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

In vigore dal 9 set 2021
1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-35

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