Art. 30

Istanze di continuazione della procedura

In vigore dal 9 set 2021
1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo. 2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-30

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