Art. 27

Identificazione della topografia

In vigore dal 9 set 2021
1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità all'articolo 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purchè ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori; b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori; c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affmchè la topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa. 4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori. 5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. 6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo