Art. 23
Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
In vigore dal 10 mar 2010
(Divisione della domanda in caso di più invenzioni
o modelli di utilità in essa presenti)
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-23