Art. 39

Termine della decadenza

In vigore dal 9 set 2021
1. Il ritardo del pagamento oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice, della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-39

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