Art. 5
Compensi per l'attività di custodia presso i locali del debitore
In vigore dal 16 lug 2009
1. Quando la custodia dei beni è esercitata nel luogo in cui i beni sono stati pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso pari a euro 50,00 per il primo accesso e di euro 30,00 per ciascun accesso periodico disposto dal giudice dell'esecuzione.
2. Al custode spetta inoltre un rimborso spese pari a euro 0,68 per ciascun chilometro percorso per l'effettuazione dell'accesso oltre dieci chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario.
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