Art. 3

Compensi per le attività straordinarie di custodia dei beni immobili

In vigore dal 16 lug 2009
1. Per le attività di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonché di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, spetta al custode un compenso aggiuntivo calcolato per scaglioni, nella misura di seguito indicata, sull'ammontare delle somme incassate: fino a euro 5.000,00: 4%; oltre euro 5.000,00: 3%. 2. Per le attività di seguito indicate, spetta al custode una maggiorazione complessiva del compenso calcolato ai sensi dell', comma 1, variabile tra il 5% e il 20%: a) azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilità del bene; b) partecipazione alle assemblee condominiali; c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; d) regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili; e) direzione e controllo delle attività di asporto e trasferimento presso un depositario delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2009-05-15;80#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo