Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 lug 2009
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di stabilire i compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, recante «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2321, in data 23 marzo 2009);
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore, nonché agli addetti all'asporto ed al trasporto di tali beni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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