Art. 8
In vigore dal 24 set 2009
1. All'esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di cui all', comma 1, lettera c) si procede successivamente alla stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-04-28;132#art-8